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Anagrafe / A.I.R.E.

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.

L’esercizio concreto di molti diritti fondamentali previsti dalla nostra Costituzione dipende dall’iscrizione anagrafica, che se non effettuata correttamente può comportare conseguenze negative in relazione, ad esempio, ai diritti elettorali, sanitari, sociali e fiscali, civili e personali.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dLa cancellazione dall’AIRE (art. 4. L. 470/88) avviene:

per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio;per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;per perdita della cittadinanza italiana.

alle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

  • la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, come previsto dalla legge 459/2001;
  • la possibilità di votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
  • la possibilità di ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio;
  • la possibilità di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all’estero;
  • la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; per i dettagli consultate la sezione Autoveicoli – Patente di guida).

Devono iscriversi all’A.I.R.E.:

· i cittadini che fissano all’estero la dimora abituale;

· quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:

· i cittadini che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;

· i lavoratori stagionali;

· i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;

· i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza. La richiesta va effettuata attraverso il portale Servizi Consolari Online (esteri.it) compilando l’apposito modulo di richiesta a cui allegare la documentazione richiesta dall’Ufficio consolare. I moduli dovranno essere inviati a baghdad.consolare@esteri.itL’iscrizione del cittadino residente all’estero può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui gli Uffici consolari abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso (art. 6, comma 6, L. 470/1988).

Per questioni di natura fiscale si prega di far riferimento a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI) ed alle Circolari dell’Agenzia delle Entrate.

L’iscrizione all’A.I.R.E. é GRATUITA.

1. Aggiornamenti a cura del cittadino

Il cittadino residente all’estero ed iscritto all’AIRE, ai fini dell’aggiornamento della stessa, deve comunicare tempestivamente all’ufficio consolare:

  • le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, unione civile, nascita, divorzio, morte, ecc.);
  • le variazioni di indirizzo: è importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.

Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino ed il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.

2. Convivenze di fatto

Il cittadino italiano residente all’estero può dichiarare presso l’Ufficio consolare competente per residenza, la “convivenza di fatto” con persona dello stesso sesso o di sesso diverso residente allo stesso indirizzo estero ed iscritta nello stesso Comune Aire, come precisato dal Ministero dell’Interno.

In seguito alla trasmissione della dichiarazione di “convivenza di fatto”, il Comune italiano potrà rilasciare una certificazione di istituzione di famiglia anagrafica.

Presso l’Ufficio consolare il cittadino italiano residente all’estero, ove in possesso dei requisiti richiesti, può stipulare il “contratto di convivenza” previsto dal comma 50 della legge n. 76/2016 o chiedere l’autenticazione delle sottoscrizioni in calce al contratto stesso. Il contratto di convivenza ha contenuto esclusivamente patrimoniale ed è regolato dalla legge italiana solo se i contraenti sono entrambi cittadini italiani o risiedono in Italia: se i due contraenti hanno diversa nazionalità e risiedono in un Paese estero, la legge applicabile sarà quella di tale Paese.

3. Cancellazione dall’A.I.R.E.

La cancellazione dall’AIRE (art. 4. L. 470/88) avviene:

  • per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio;
  • per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
  • per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
  • per perdita della cittadinanza italiana.

4. Rimpatrio

I cittadini iscritti all’AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune Italiano dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza. Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE con
contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente). Sarà cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio.

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